Armi: dubbi e verità per l'uso scenico
Aggiornamento: 7 gen 2020
Copia tratta da: SanzioniAmministrative.it
Legge 21 febbraio 1990, n. 36 “ Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati “.
(G.U. del 28 Febbraio 1990, n. 49)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
1. Il terzo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: <<Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate ``da bersaglio da sala'', o ad emissione di gas, nonchè le armi ad aria compressa sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'art. 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.>>.
2. All'ultimo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.>>.
Art. 2.
1. Il sesto comma dell'art. 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dai seguenti: <<Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni. Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma.>>.
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Art. 3.
1. Il terzo comma dell'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dal seguente: <<Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonchè del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione.>>.
Art. 4.
1. Al sesto comma dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, le parole: <<nel numero di due per le armi comuni da sparo>>, sono sostituite dalle seguenti: <<nel numero di tre per le armi comuni da sparo>>.
Art. 5.
1. La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione.
Art. 6.
1. Al terzo comma dell'art. 22 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è aggiunto il seguente periodo: <<Il porto dell'arma per uso di caccia da parte di persona munita di licenza, nel caso di omesso pagamento della tassa di concessione governativa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire ottocentomila.>>.
Art. 7.
1. Ai soli fini della difesa personale è consentito il porto d'armi senza la licenza di cui all'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, oltre che alle persone contemplate dall'art. 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro e delle finanze, sono individuate le categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di dotazione e porto
delle armi in servizio nonchè di concessione gratuita della licenza.
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